Art. 2. (L)Soggiorno nel territorio dello Stato
1. I cittadini di cui all'articolo 1 hanno diritto a stabilirsi o a soggiornare nel territorio della Repubblica secondo le disposizioni di cui all'articolo 3.
2. Per i soggiorni di durata superiore a tre mesi, i cittadini di cui all'articolo 1 sono tenuti a richiedere la carta di soggiorno di cui all'articolo 5.
3. Fatte salve le disposizioni di leggi speciali conformi alla normativa comunitaria, per i soggiorni di durata non superiore a tre mesi, i cittadini di cui all'articolo 1 sono tenuti unicamente agli altri eventuali adempimenti richiesti ai cittadini italiani per l'esercizio di particolari attivita'.
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